Art. 1.

      1. L'articolo 589 del codice penale è sostituito dal seguente:

      «Art. 589 - (Omicidio colposo). - Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da due a sei anni.
      Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quella sulla navigazione o per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da tre a otto anni.
      Se il fatto è commesso in stato di ebbrezza o di alterazione psico-fisica dovuta all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope la pena è della reclusione da cinque a dodici anni.
      Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni diciotto».